Riflessioni

Nella Costituzione Italiana non compare un esplicito richiamo alla definizione di ambiente¸ ma come la sua tutela rappresenti ormai un principio basilare del nostro paese lo dimostrano le numerose sentenze di uno dei più importanti organi istituzionali. La Corte Costituzionale ¸ chiamata più volte a deliberare¸ con sentenza del 30-12-1987 n°641 ha stabilito infatti che nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è fissata da precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32 e dunque assume il valore di diritto fondamentale. L’art. 117 della Costituzione al comma 2 lettera S stabilisce¸ inoltre¸ che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia relativa a tutela dell’ambiente¸ dell’ecosistema e dei beni culturali. A tale proposito la Corte Costituzionale ha precisato in più occasioni (ad es. sentenza n°8 del 22-7-04) che l’ambiente è qualificato come valore costituzionalmente protetto e in ordine alle quale si possono manifestare competenze diverse¸ che possono ben essere regionali¸ spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale. Nel settore della tutela all’ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è dunque incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (es. D.leg. 152/99 D.leg. 258/00 – D.leg. 284/06).

 

Articolo 9

Articolo 32